Statuto E.T.S.

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Allegato “A” al verbale di Assemblea Straordinaria del 30/05/2021

 

ARANCE DI NATALE A.P.S.
Via Torrossa, 111/2 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Codice fiscale 95095880241

 

STATUTO

Articolo 1
Denominazione, sede e durata, loghi

1. E' costituito, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, e in particolare del D.Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo Settore denominato ARANCE DI NATALE A.P.S. che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. L’Associazione ha sede legale a Camisano Vicentino (Vicenza), attualmente in Via Torrossa n. 111/2, e il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma unicamente l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
4. L’Associazione utilizza i seguenti loghi:
I- scritte arcuate con le diciture “ARANCE DI NATALE” e “LA SOLIDARIETA’ VIAGGIA IN CAMPER”;
II- disegno di camper con arancia sulla fiancata.

Articolo 2
Finalità e Attività

1. L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha finalità di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d’interesse generale di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/2017;
b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d’interesse generale a norma dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017.
3. L’attività sarà svolta mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
- promuovere la solidarietà sociale nel settore del turismo all’aria aperta;
- svolgere un’ampia opera di sensibilizzazione a favore delle realtà disagiate, in particolare minori in stato di difficoltà economica, sanitaria e ambientale, in Italia e all’estero;
- organizzare convegni, dibattiti, manifestazioni che mettano in luce le realtà in stato di difficoltà sulle quali si intende intervenire;
- raccogliere attrezzature e fondi da utilizzare per l’acquisto di beni da donare a situazioni disagiate, in Italia e all’estero, con preferenza per realtà che riguardano i bambini, quali orfanotrofi, istituti, ospedali, scuole;
- sostenere e partecipare a iniziative con finalità umanitarie promosse da altri;
- collaborare con altre Associazioni, Comitati o Enti su problematiche strettamente inerenti alle finalità dell’Associazione, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale.
A tal fine l’Associazione potrà organizzare, oltre a richieste di offerte e vendite dirette al pubblico in fiere e altri eventi simili o analoghi, altre manifestazioni quali, ad esempio, incontri, raduni, viaggi di veicoli ricreazionali, sia in Italia che all’estero.
4. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
6. L’Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto, in tutto il territorio italiano e all’estero.

Articolo 3
Ammissione

1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di razza o di religione, che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nell’apposita domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, se prevista, e dichiarare espressamente di rispettare e condividere lo Statuto, le finalità, il carattere apartitico, apolitico e aconfessionale, senza scopo di lucro, nonché lo spirito di promozione e utilità sociale. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
3. L’adesione è gratuita, personale e non trasmissibile.
4. Ci sono tre categorie di Associati:
- Fondatori (oltre a quelli che hanno costituito l’Associazione, anche coloro che hanno partecipato alla prima Assemblea degli Associati, definita “Assemblea costituente o fondante”);
- Onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione);
- Ordinari (tutti gli altri Associati).
La divisione degli associati nelle suddette categorie non comporta alcuna differenza nei diritti spettanti agli stessi.
5. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

Articolo 4
Diritti degli Associati

1. Gli Associati maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di partecipare a tutte le attività sociali.
3. Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
4. Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del Rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole fissate al successivo art. 22.
5. Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5
Doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e versare la quota associativa, se prevista.
2. Gli Associati volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. All’Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Il comportamento verso gli altri Associati e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato sulla solidarietà e attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.
4. E’ fatto divieto agli Associati di utilizzare il nome o i loghi dell’Associazione senza esplicita autorizzazione del Presidente, nonché svolgere attività con finalità di lucro personale e/o commerciale utilizzando il nome o i loghi dell’Associazione e al di fuori delle iniziative promosse dall’Associazione stessa.

Articolo 6
Recesso, esclusione e sostituzione dell’Associato

1. Gli Associati possono, in qualsiasi momento e liberamente, recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da recapitare a uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo, con effetto immediato dal momento della consegna della comunicazione.
2. Gli Associati che contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto, o ne violano le norme o lo spirito, o danneggiano materialmente o moralmente l’Associazione, o fomentano disordini o dissidi tra gli associati, o in caso di sussistenza di altri gravi motivi, possono essere esclusi dall’Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni (scritte o orali) dell’interessato. L’esclusione comporta automatica decadenza dalle cariche dell’Associazione e dovrà essere ratificata dall’Assemblea degli Associati.
3. Il mancato versamento della quota associativa, se prevista, entro il 30 aprile dell’anno associativo in corso, sarà considerato come volontà di recedere dall’Associazione. Conseguentemente l’Associato sarà cancellato dal libro degli associati senza ulteriore avviso.
4. Gli Associati membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, saranno sostituiti in seno al Consiglio Direttivo con delibera del Consiglio stesso.
5. Il recesso, l’esclusione e la sostituzione comportano automatica decadenza anche dalle cariche dell’Associazione.

Articolo 7
Organi sociali

1. Gli Organi dell’Associazione sono:
- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, nominato dall’assemblea al verificarsi delle condizioni previste dalla legge;
- Organo di revisione, nominato dall’assemblea al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
3. Le cariche elettive durano cinque anni e devono essere rinnovate dall’Assemblea degli Associati entro il 30 novembre dell’anno in cui scadono. I membri in scadenza possono essere rieletti.

Articolo 8
Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E’ Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ Ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso a mezzo informatico e con affissione nei locali della sede sociale e in ogni caso è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
In caso di necessità potrà tenersi anche telefonicamente e per vie informatiche.
4. Ogni Associato ha diritto d’intervento e di voto. Ogni persona ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe. Il voto è palese, tranne che nelle deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. L’Assemblea Straordinaria viene convocata mediante avviso a mezzo informatico, affissione nei locali della sede sociale e spedizione della convocazione tramite servizio postale all’indirizzo di ogni Associato privo di indirizzo e-mail conosciuto, ed è regolarmente costituita:
- in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
In caso di necessità potrà tenersi anche telefonicamente e per vie informatiche.
L’Assemblea Straordinaria delibera e approva eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 4/5 dei presenti.
7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo, salvo diversa determinazione dell’Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente.
9. I verbali delle Assemblee sono conservati a cura del Segretario e ogni Associato ha diritto di prenderne visione e di trarne copia a sue spese.
10. Le riunioni dell’Assemblea sono aperte a tutti gli Associati, nonché a tutti i soggetti invitati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per particolari esigenze.

Articolo 9
Convocazione dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta al Presidente almeno un quinto dei membri del Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli Associati.
2. Il Presidente convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, telefonica o informatica, da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. Qualora, per inerzia o impossibilità non provvedesse il Presidente, la convocazione potrà essere fatta dal Vice Presidente, o da un quinto dei membri del Consiglio Direttivo, o da un terzo degli Associati.
3. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’esame del Rendiconto economico-finanziario.

Articolo 10
Funzioni dell’Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il Rendiconto economico-finanziario e l’eventuale bilancio sociale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti e degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica sull’esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da tre a nove, comunque in numero dispari, eletti dall’Assemblea degli Associati tra i propri componenti. L’Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo ne fissa il numero. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, e se lo ritiene, il Segretario e il Tesoriere.
2. A ogni membro del Consiglio Direttivo può essere attribuita contemporaneamente anche la carica di Segretario o Tesoriere, con possibilità per questo di delegare la funzione ad altri associati, in tutto o in parte.
3. Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea degli Associati, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
4. E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di esercitare qualsiasi mansione a fini di lucro in organizzazioni e attività commerciali alle quali l’Associazione, nell’espletamento delle sue attività istituzionali, possa affidare qualunque tipo di incarico.
5. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e, in caso di necessità, potrà tenersi anche telefonicamente e per vie informatiche.
6. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto di intervento e di voto. Ogni persona ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe. Il voto è palese, tranne che nelle deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei votanti.
8. Le deliberazioni aventi come oggetto modifiche del Regolamento, ovvero provvedimenti di esclusione di un Associato, ovvero di sostituzione di un membro del Consiglio stesso, ovvero di eventuale nomina del Revisore dei Conti, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.
10. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
11. I verbali del Consiglio Direttivo sono conservati a cura del Segretario e ogni Associato ha diritto di prenderne visione e di trarne copia a sue spese.

Articolo 12
Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta al Presidente almeno tre membri, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, telefonica o informatica, da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. Qualora, per inerzia o impossibilità non provvedesse il Presidente, la convocazione potrà essere fatta dal Vice Presidente o da tre membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 13
Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea degli Associati. In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati;
- predispone il Rendiconto economico-finanziario e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea degli Associati per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel R.U.N.T.S.;
- disciplina l’immissione e l’esclusione degli Associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, con facoltà di delega; presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati, convoca l’Assemblea degli Associati, sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria, e il Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente, i poteri e la rappresentanza sono esercitati dal Vice Presidente. Presidente e Vice Presidente fanno parte di diritto di ogni gruppo di lavoro o studio.
3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali (elenchi degli associati, verbali delle riunioni, altri registri e documenti) e il loro aggiornamento; assicura i collegamenti funzionali con gli altri organismi esterni e fa parte di diritto di ogni gruppo di lavoro o studio.
5. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell’Associazione; provvede a effettuare incassi e pagamenti, gestisce la contabilità e formalizza il Rendiconto economico-finanziario, esprimendo eventuali pareri in merito; fa parte di diritto di ogni gruppo di lavoro o studio.

Articolo 14
Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15
Organo di revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 16
Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) liberalità, donazioni e lasciti;
d) proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rendite patrimoniali;
g) entrate da contenziosi;
h) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.
2. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire integralmente l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
3. L’Associazione non può esercitare alcuna attività commerciale o produttiva, se non assolutamente marginale e strettamente finalizzata alla realizzazione degli scopi statutari e mai a fini di lucro.

Articolo 17
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 18
Bilancio

1. Il Rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il Rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.
3. Qualora sia stato nominato il Revisore dei Conti, il Rendiconto economico-finanziario sarà corredato anche con la relazione di sua competenza.

Articolo 19
Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 20
Responsabilità e assicurazione degli Associati volontari

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 21
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22
Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

Articolo 23
Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.
3. L’acronimo E.T.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 24
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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